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Tassazione delle criptoattività e criptovalute

La gestione fiscale delle criptoattività e criptovalute è un argomento molto attuale, ma anche complesso in quanto negli anni è stato oggetto di confusione per la mancanza di regole chiare.

In questo articolo cercheremo di individuare in primo luogo quali sono le attività che rientrano in questa tipologia, cosa prevede la legge dal punto di vista fiscale e di chiarire soprattutto gli adempimenti che devono affrontare i contribuenti che detengono questi assets.

Definizione e normativa

Occorre premettere che fino a fine 2022 non esisteva una vera e propria definizione di criptoattività, con la conseguenza che al vuoto normativo si sono susseguite negli anni diverse pronunce dell’Amministrazione, nonché interpelli e pareri talvolta discordanti.

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una definizione formale di criptoattività, mediante l’aggiunta della lett. c-sexies) all’art. 67 del Tuir, per assoggettare a tassazione i redditi derivanti dalla loro detenzione e cessione.

La nuova normativa stabilisce, in estrema sintesi, che:

  • le criptoattività sono considerate come rappresentazioni digitali di valore o di diritti, trasferibili e memorizzabili elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o tecnologie analoghe;
  • i redditi derivanti da queste attività, che non rientrano nelle definizioni di redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, o redditi d’impresa, sono classificati come “redditi diversi” e quindi soggetti a tassazione.

La circolare n. 30/E del 27.10.2023 dell’Agenzia delle Entrate ha poi fornito ulteriori chiarimenti in merito al trattamento fiscale.

Art. 67, lett. C-sexies TUIR (redditi diversi)

… Ai fini della presente lettera, per “criptoattività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra criptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

CRIPTOATTIVITÀ

Rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

  • Criptovalute (Bitcoin, Ethereum).
  • NFT (non fungible token), rappresentano asset digitali (opere d’arte digitali, biglietti per eventi, ecc.) o certificano proprietà fisiche reali (immobili, auto, ecc. e opere d’arte fisiche.

Tassazione e monitoraggio fiscale

Una novità significativa contenuta nella legge di Bilancio 2023 è l’introduzione della nuova imposta di bollo sulle criptoattività (incluse, quindi, le criptovalute), da applicarsi in misura pari allo 0,20% del valore al termine di ciascun anno solare rilevato dall’exchange (cambio delle criptovalute). Il versamento avviene previa liquidazione della stessa nel quadro RW, quadro già noto per assolvere le funzioni di monitoraggio fiscale degli investimenti esteri di natura patrimoniale e finanziaria.

CASI DI ESONERO

 Se i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività sono affidati in gestione o amministrazione ad intermediari ed assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli stessi.

I soggetti neo-residenti che hanno optato per il regime dell’imposta sostitutiva (tax flat annua di € 100.000) non devono dichiarare i proventi di fonte estera, comprese le criptoattività detenute presso un intermediario non residente.

Le plusvalenze derivanti dalla conversione delle criptoattività sono fiscalmente rilevanti e sono tassate con la stessa aliquota prevista per le plusvalenze finanziarie, ovvero il 26%, con una franchigia pari ad € 2.000.

Le permute, all’interno della stessa categoria, non sono rilevanti ai fini impositivi, mentre ogni permuta che esce dalla propria categoria, compresa quella effettuata in pagamento con la cessione di beni e la prestazione di servizi, costituisce materia imponibile.

Le plusvalenze provenienti da disinvestimenti seguono la regola generale per cui vanno dichiarate nel quadro RT, sezione II-B (novità 2024) e tassate con l’imposta sostitutiva menzionata.

I soggetti che detengono criptoattività sono tenuti alla compilazione del quadro RW del modello Redditi e del quadro W del modello 730 (novità di quest’anno), indipendentemente dalla modalità di archiviazione o conservazione e senza distinzione rispetto al luogo in cui queste sono detenute (circ.27.10.2023, n. 30/E).

Documentazione, onere della prova e sanzioni

Benché in merito al comportamento in caso di verifica la legge non specifichi nulla, si ritiene che valga comunque il principio in base al quale l’onere della prova spetti al contribuente.

Inoltre ai fini del rispetto della normativa sull’antiriciclaggio, gli exchange possono fornire alle autorità le rendicontazioni periodiche che l’Agenzia delle Entrate può utilizzare per verificare i movimenti del contribuente.

In caso di controllo si raccomanda quindi di fornire più documentazione possibile che attesti quanto dichiarato. Ad esempio si possono salvare ed archiviare i report degli exchange e tenere un foglio excel con la ricostruzione dei movimenti, oppure archiviare tutte le ricevute dei bonifici o movimenti verso/da exchange, in modo da poter essere in grado di ricostruire nel tempo tutte le movimentazioni.

La sanzione per la mancata dichiarazione delle crypto nel quadro RW può variare dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati, questa percentuale sale dal 6% al 15% se il reddito non dichiarato è detenuto in Paesi black list.

Ricordiamo inoltre, che la legge di Bilancio 2023 ha previsto la procedura di regolarizzazione dei redditi di soggetti residenti in Italia che entro il 31.12.2021 possedevano criptoattività, incluse le criptovalute, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione.

La regolarizzazione riguardava i periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non erano ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione.

I soggetti interessati potevano regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente un’istanza di regolarizzazione delle criptoattività e dei relativi redditi e versando un’imposta sostitutiva.

La data di presentazione dell’istanza e del versamento dell’imposta è scaduto lo scorso 30.11.2023, pertanto, allo stato attuale, l’unica modalità di regolarizzazione rimasta è quella del ravvedimento operoso e dell’invio delle dichiarazioni integrative per le eventuali annualità d’imposta interessate.

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